Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Torna all'indice
Riferimenti Normativi


Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Il Consiglio di Istituto

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
E’ un organismo elettivo che si rinnova ogni tre anni e di cui fanno parte rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale collaboratore A.T.A.
Il Dirigente Scolastico è membro di diritto del Consiglio di Istituto.
E’ presieduto da un genitore che ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio d’Istituto.

La partecipazione al Consiglio d’Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie.

LE FUNZIONI:
Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola;
delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento didattico e amministrativo.
Nel rispetto delle competenze del Collegio dei Docenti, e dei consigli di intersezione per la scuola dell’infanzia, di interclasse per la scuola primaria o di classe per la scuola secondaria,
ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole;
adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti;
indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto;
stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici
Spetta inoltre al Consiglio d’Istituto:
l’adozione del regolamento interno dell’Istituto;
l’acquisto, per beni di valore inferiore ai 2000 euro, il rinnovo, la conservazione, di tutti i beni necessari alla vita della scuola ;
la decisione in merito alla partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative e allo svolgimento di attività assistenziali.

Delibera N.63 Approvaz.Candidatura PON LAN_WLAN

Delibera N.65 Chiusure_prefestive_2015-16

Delibera N.66 Adozione POF 2015-2016

Delibera N.71 Approvaz. candidatura PON-FSE Ambienti Digitali

Delibera N.74 Progetto La Musica incontra il futuro

Delibera N.76-Criteri di preced. Iscriz. Fontana

Delibera N.77- Criteri di preced.Iscriz. Cremonini

Delibera N.78 -Criteri di preced. iscriz.Longhena

Delibera N.80 PTOF 2016-2019

Delibera N.81 Criteri candidature Comit.valutaz.

Delibera N.82 11-02-2016 Programma Annuale e.F.2016 e assunzione Fondi PON

Delibera N.85 C.d.I. 15_03_2016 Regolamento Servizi in Economia

Delibera N.86 Progetto Orchestrale Ricordi

Dispositivo Costituzione G.L.I. 2016-2017